Operatori Sanitari, polizza assicurativa per colpa grave

La copertura è compresa nella tessera UILTuCS Toscana

La UILTuCS ha stipulato con UnipolSai una polizza a copertura della responsabilità civile professionale dei nostri iscritti per le seguenti figure professionali:

  • infermieri;
  • fisioterapisti;
  • operatori sanitari;

in qualità di dipendenti di aziende sanitarie private, società, cooperative o associazioni.

Un’iniziativa a supporto dei nostri iscritti del settore, in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (c.d. Legge Gelli Bianco), che prevede precise responsabilità anche in materia di responsabilità civile dell'”esercente la professione sanitaria” e fornire uno strumento che speriamo utile a favorire il proselitismo tra i lavoratori del settore.

La polizza è entrata in vigore a partire dal 16 settembre 2019 ed è attiva esclusivamente per l’attività professionale svolta dall’assicurato per conto dell’azienda sanitaria privata con la quale esiste il rapporto di lavoro dipendente.

La polizza prevede l’obbligo per l’ente assicurativo di coprire eventuali indennizzi, entro i massimali e i limiti convenuti (massimo esborso complessivo di € 5.000.000 per anno assicurativo), di quanto il lavoratore sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili totalmente o parzialmente allo stesso per colpa grave in relazione alla qualifica e attività sopra indicata e con applicazione di una franchigia di € 500 per ogni sinistro.

In aggiunta agli eventi che danno origine ai sinistri, l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile relativa ai danni involontariamente provocati a terzi dall’assicurato nell’esecuzione di interventi di primo soccorso effettuati per motivi deontologici e/o obbligo di solidarietà umana, indipendentemente dal grado di colpa attribuibile all’assicurato stesso.

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima dalla data di effetto della copertura.